Articolo 4 – CAPITOLO I – AREA CONTRATTUALE Attività complementari e/o accessorie appaltabili

Articolo 4

Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:

1.Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all’articolo 3, lett. E) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.
2.Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.
3.Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.
4.Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d’uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.

Chiarimento a verbale
Per “lavorazioni di data entry relative ad attività di back office” si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l’inserimento dati negli archivi informatici.

Contratti complementari
Le Parti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del c.c.n.l. 7.12.2000, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l’obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:
orario di lavoro;
inquadramento del personale tramite l’applicazione della declaratoria di cui all’articolo che precede (specifiche regolamentazioni);
tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione in misura pari al 15%.
Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

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Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell’art.1 del D. Lgs. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno essere individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.

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