Articolo 8
In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata triennale per la parte normativa e per quella economica;
un secondo livello di contrattazione:
a)locale, cioè a livello regionale o interregionale, ovvero a livello provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il personale delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane ed il personale delle altre Aziende – diverse dagli Organismi indicati nell’elenco allegato B) – non comprese nella successiva lett. b) e che non applichino già contrattazione aziendale;
b)aziendale per quanto riguarda il personale di: ICCREA Holding, ICCREA Banca SpA, ulteriori Aziende di tempo in tempo costituite nell’ambito del Gruppo Bancario Iccrea, Casse Centrali di Trento e di Bolzano, CEDECRA, Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine, ISIDE SpA, Banca Sviluppo SpA.
Al secondo livello verranno trattati materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – le materie e le voci nelle quali detta contrattazione integrativa si articola.