Articolo 17 – CAPITOLO II – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Riunioni periodiche

Articolo 17

Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie:

appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno;
fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro;
assunzioni del personale;
contratti a termine;
contratti a tempo parziale;
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
contratti di apprendistato professionalizzante;
contratti di inserimento;
distacchi di personale;
corsi di formazione;
rotazione del personale;
misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;
esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
valutazione delle possibilità – in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge
determinazioni di cui all’art. 98 comma terzo.

Resta inteso che nell’ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l’eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale.

Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni.

Chiarimento a verbale

Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22.

Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.

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