Articolo 18 – CAPITOLO II – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Pari opportunità

Articolo 18

In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, le Parti stipulanti costituiscono la Commissione nazionale paritetica Pari opportunità.
La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:

– stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
– fornire alle Commissioni locali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;
– sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello locale.

Possono costituirsi a livello locale, con le modalità che le Parti provvederanno a definire, Commissioni paritetiche per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legge n. 125 del 1991, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.

Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 9 della legge medesima, forma oggetto di esame fra le parti a livello locale.

Le Commissioni locali si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare:

– iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;
– politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l’utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;
– piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l’utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.

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