Articolo 19 – CAPITOLO II – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Organismo paritetico sulla formazione

Articolo 19

Le parti locali possono istituire un organismo paritetico che deve valutare le esigenze formative per le specifiche figure professionali richieste dal mercato del lavoro e può individuare i percorsi formativi del personale, anche neoassunto, delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane per la cui realizzazione sono da attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali e della Cooperazione.

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