Articolo 28 – CAPITOLO III – CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Decorrenza e procedure di rinnovo

Articolo 28

Sulla base di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dall’art. 8 del presente contratto, le Parti stipulanti convengono che:
gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;
le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi;
per due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza degli accordi di secondo livello e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a predisporre, nella necessaria considerazione della specificità del settore, le condizioni affinché le rappresentanze sindacali unitarie siano realizzate.

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