Articolo 29 – CAPITOLO III – CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Materie demandate

Articolo 29

Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti:

premio di risultato;
ticket pasto;
inquadramento del personale dei centri informatici, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto;
profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione;
specifici profili professionali, non già previsti dalla contrattazione integrativa, per Aziende con oltre 300 dipendenti. Per la determinazione degli organici si deve fare riferimento al dato così come risultante al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello dell’effettivo avvio della contrattazione integrativa;
ruoli chiave, qualora non già definiti ai sensi dell’art. 104;
eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità;
corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione);
criteri per promozione di programmi di rotazione;
sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi;
tutela delle condizioni igienico-ambientali;
ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale;
disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49;
accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro.

La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi.
A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termina, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti).
Per la presente tornata contrattuale, le trattative per la stipula dei contratti integrativi di secondo livello saranno avviate non prima del 1° gennaio 2008 ed i relativi contratti avranno scadenza al 31 dicembre 2011.
Le Parti stipulanti confermano, in materia di Premio di risultato, la disciplina di cui all’Accordo nazionale del 23.11.2006, come modificato dall’Accordo 21.12.2007, Allegato F al presente contratto.

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