Articolo 32 – CAPITOLO IV POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE – Lavoro a tempo parziale

Articolo 32

Ad integrazione delle norme di legge, sono da applicare le disposizioni collettive contenute nel regolamento della materia allegato al presente contratto.
La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro.
La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica anche ai quadri direttivi.

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