Articolo 34 – CAPITOLO IV POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE – Limitazioni per assunzioni

Articolo 34

Presso le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, non possono essere assunte persone che:

a) siano membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;
b) abbiano rapporti coniugali o di parentela o di affinità, entro il terzo grado compreso, con i membri suddetti o con il personale dipendente.

In via eccezionale possono essere convenute, in sede sindacale locale, deroghe per il solo caso, compreso nella lett. b) del comma precedente, di rapporti di parentela o affinità di terzo grado, fermo restando il divieto per i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado.

Nel caso che il dipendente venga chiamato a far parte del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale ed accetti l’incarico, il rapporto di lavoro è risolto, con gli effetti previsti dall’art. 79, salvo che il termine di preavviso dovuto, se è superiore al periodo intercorrente dalla data di detta accettazione a quella di assunzione dell’incarico, è ridotto a misura corrispondente a tale periodo.

Per l’età minima di assunzione sono richiamate le norme di legge vigenti in materia.

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