Articolo 35 – CAPITOLO IV POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE – Modalità delle assunzioni

Articolo 35

Le assunzioni di personale vanno effettuate in conformità con le norme di legge vigenti in materia.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 25, legge n. 223 del 1991, tra le assunzioni sulle quali calcolare l’aliquota ivi prevista, vanno escluse quelle concernenti:
a) il 25% dei lavoratori appartenenti al 1° livello retributivo della 3^ area professionale che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico;
b) i lavoratori da adibire a mansioni di guardiania diurna e notturna.

Non sono ammesse assunzioni di personale a condizioni diverse da quelle previste dal presente contratto.

Per l’assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:
– certificati di nascita e cittadinanza;
– certificato di residenza;
– certificato di tutti gli studi compiuti;
– copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
– certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi e certificati dei carichi pendenti;
– altri documenti di lavoro.

Prima dell’assunzione possono essere disposte visite mediche di controllo delle condizioni del lavoratore, di norma presso Enti di diritto pubblico.

L’assunzione deve essere comunicata per iscritto dalla Azienda al lavoratore, specificando quanto al riguardo previsto dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.

Il lavoratore deve a sua volta dichiarare per iscritto all’Azienda che accetta le condizioni proposte.

Raccomandazione

Le Parti stipulanti del presente contratto raccomandano alle Aziende di favorire, laddove possibile, compatibilmente con organizzazione ed esigenze dei propri uffici, collocamento e condizioni di lavoro dei non vedenti e dei disabili.

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