Articolo 37 – CAPITOLO V DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Ruolo del personale

Articolo 37

Il personale delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi destinatari del presente contratto è chiamato a collaborare per la realizzazione della funzione sociale della cooperazione nel settore del credito.

L’Azienda provvede a far conoscere al personale gli scopi sociali e la propria struttura istituzionale, la organizzazione del movimento delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, l’ordinamento degli uffici cui è addetto e le relative procedure di lavoro.

Dichiarazioni a verbale

Le procedure di lavoro ed i regolamenti di servizio potranno essere in tutto o in parte unificati, a livello locale e nazionale, con interventi delle Federazioni locali e della Federazione italiana.

Dette procedure e regolamenti unificati saranno, dalle medesime Federazioni, portati a conoscenza delle corrispondenti Organizzazioni sindacali locali o nazionali.

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