Articolo 38 – CAPITOLO V DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Obblighi fondamentali

Articolo 38

Nell’esecuzione del contratto di lavoro, il personale deve usare la diligenza richiesta dall’art. 2104 cod. civ.

Deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro, impartite dagli organi sociali e direttivi dell’Azienda.

E’ tenuto al rispetto del segreto d’ufficio e dell’obbligo sancito dall’art. 2105 cod. civ.

Non può entrare od intrattenersi nei locali aziendali fuori dell’orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e previa autorizzazione; non può allontanarsi arbitrariamente dal servizio.

Non può:

prestare a terzi la propria opera, compresa l’assunzione di incarichi da Compagnie di assicurazione, a meno che non sia stato a ciò preventivamente autorizzato dal consiglio di amministrazione o svolgere altre attività comunque contrarie agli interessi aziendali o incompatibili con i doveri d’ufficio;
fare parte di Commissioni tributarie o di altri Organismi fiscali ed accettare altre funzioni non confacenti all’attività di dipendente dell’Azienda;
fare operazioni di Borsa che non siano per contanti.

Deve tenere costantemente informata l’Azienda sulla propria residenza, ovvero luogo in cui abita, comunicando tempestivamente ogni relativo cambiamento.

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