Articolo 40 – CAPITOLO V DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Incarichi pubblici e sindacali

Articolo 40

L’espletamento di cariche pubbliche e di cariche sindacali relative al settore del Credito o di rappresentanza del settore medesimo è regolato, per quanto riguarda l’incidenza sul rapporto di lavoro, da norme di legge e di contratto collettivo.

Il personale deve dare comunicazione per iscritto all’Azienda delle cariche assunte, sopra citate.

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