Articolo 44
I provvedimenti disciplinari sono:
a)il rimprovero verbale;
b)il biasimo scritto;
c)la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d)il licenziamento per notevoli inadempimenti degli obblighi contrattuali del lavoratore (giustificato motivo);
e)il licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
I provvedimenti disciplinari devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze ed al grado della colpa.
Per il procedimento disciplinare si rinvia alle disposizioni dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Il termine a difesa viene elevato a 10 giorni.
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’Azienda, in attesa di deliberare sul provvedimento disciplinare o sulla risoluzione del rapporto, può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.
Chiarimenti a verbale
Il rimprovero disciplinare va distinto dall’ordinario richiamo verbale, a tale fine deve esser comunicato con specificazione della relativa natura disciplinare.
L’allontanamento temporaneo del prestatore di lavoro dal servizio, di cui all’ultimo comma, comporta diritto in ogni caso alla retribuzione.