Articolo 44 – CAPITOLO V DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Provvedimenti disciplinari

Articolo 44

I provvedimenti disciplinari sono:

a)il rimprovero verbale;
b)il biasimo scritto;
c)la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d)il licenziamento per notevoli inadempimenti degli obblighi contrattuali del lavoratore (giustificato motivo);
e)il licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

I provvedimenti disciplinari devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze ed al grado della colpa.

Per il procedimento disciplinare si rinvia alle disposizioni dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Il termine a difesa viene elevato a 10 giorni.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’Azienda, in attesa di deliberare sul provvedimento disciplinare o sulla risoluzione del rapporto, può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Chiarimenti a verbale

Il rimprovero disciplinare va distinto dall’ordinario richiamo verbale, a tale fine deve esser comunicato con specificazione della relativa natura disciplinare.

L’allontanamento temporaneo del prestatore di lavoro dal servizio, di cui all’ultimo comma, comporta diritto in ogni caso alla retribuzione.

Torna su