Articolo 45 – CAPITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO – Tabelle retributive e struttura della retribuzione

Articolo 45

Per il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010, si applicano le tabelle di cui all’allegato A.

Le voci retributive mensili vanno liquidate non oltre il giorno 27 del mese cui si riferiscono.
I compensi accessori e variabili vanno liquidati entro il giorno 27 del mese successivo a quello in cui sono maturati.

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La nuova struttura della retribuzione, in vigore dal 1° gennaio 2001, è improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma viene realizzata “a costo zero”, tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti locali e aziendali, prevedendo una struttura articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è stata ridistribuita una quota del premio annuale di rendimento.

Le quote eccedenti, per effetto di accordi di secondo livello, vengono conservate localmente/aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2000, previo ricalcolo dell’importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote, attribuite ad personam, assumono la denominazione di “assegno ex premio di rendimento” e:
sono erogate per tredici mensilità di pari importo;
sono non assorbibili e rivalutabili;
non sono suscettibili di modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;
con il passaggio allo scatto di anzianità superiore, competono nella misura prevista per detto scatto;
in caso di passaggio a qualifica superiore, competono nella misura prevista per detta qualifica superiore;
possono essere temporaneamente ridotte in applicazione di quanto previsto al successivo comma.
Le Parti individueranno gli indicatori utili a monitorare le situazioni di squilibrio aziendale in relazione alle quali è necessario intervenire sull’“assegno ex premio di rendimento” quale strumento prioritario di intervento sul costo del lavoro.
Sempre nei soli confronti del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2000, sono da erogare ulteriori due elementi retributivi: l’“assegno ex differenza valore scatto” e l’“assegno ex differenza tabelle”.
L’assegno ex differenza valore scatto, da erogare nelle misure fissate nella tabella all. A, non assorbibile e rivalutabile, viene attribuito ad personam in cifra fissa, per tredici mensilità.
L’assegno ex differenza tabelle, da erogare nelle misure fissate nella tabella all. A, viene attribuito ad personam in cifra fissa, per tredici mensilità e:
non è suscettibile di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;
non subisce variazioni rispetto alla misura in cifra fissa inizialmente determinata, anche in caso di passaggio ad inquadramento superiore.

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