Articolo 46 – CAPITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO – Tredicesima mensilità

Articolo 46

Al personale compete, annualmente, la gratificazione di Natale, che deve essere corrisposta nel mese di dicembre dell’anno cui si riferisce (entro il giorno 20).

Tale mensilità va computata in base alle voci retributive che costituiscono il trattamento economico per le quali sia espressamente prevista l’erogazione per tredici mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la gratificazione spetta in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero la eventuale frazione residua.

Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione del periodo di lavoro retribuito.

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