Articolo 55 – CAPITOLO VIII – MALATTIE, INFORTUNI E MATERNITA’ Malattie e infortuni

Articolo 55

In caso di assenza per malattia o infortunio, accertato, l’Azienda conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:

a)mesi 6 se l’anzianità non sia superiore a 5 anni;
b)mesi 8 se l’anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;
c)mesi 12 se l’anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 12 anni;
d)un mese per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 18 mesi, se l’anzianità sia superiore a 12 anni e non superi i 25 anni;
e)mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 25 anni.

I periodi suindicati sono aumentati del 50 per cento in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tubercolosi, nonché nel caso di malattia di carattere oncologico, nel caso di malattia cardiovascolare e nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

Ai fini del computo del trattamento previsto dai commi precedenti, si cumulano anche le assenze per malattia o infortunio – sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell’aspettativa di cui al comma 7 – verificatesi nei sei mesi precedenti, fermo che, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825.

Su richiesta scritta del lavoratore, l’Azienda lo informa sui giorni di malattia o infortunio intervenuti dall’insorgere dell’evento in corso, nonché su quelli verificatisi nel periodo di cui al comma che precede.

Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti commi non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia se la malattia sia iniziata prima di tale data.

Se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. I periodi di assenza per malattia o infortunio, accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell’art. 52.

In caso di assenza con indennità a carico dell’INAIL o dell’INPS, il trattamento economico previsto da questo articolo va corrisposto dall’Azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte di detti Istituti.

Perdurando l’incapacità temporanea da malattia o da infortunio oltre i termini indicati nei precedenti comma 1 e 2, il lavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 6 mesi.

La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare detti sei mesi in un quinquennio.

Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti anzidetti.

Al tossicodipendente, in effettiva cura riabilitativa, che ne faccia richiesta, può essere concessa, per una sola volta nell’arco del rapporto di lavoro, una aspettativa non retribuita per la durata massima di 24 mesi, frazionabile in più periodi nel corso di 36 mesi.

I periodi trascorsi in aspettativa non comportano decorso dell’anzianità, a nessun effetto.

Torna su