Articolo 56 – CAPITOLO VIII – MALATTIE, INFORTUNI E MATERNITA’ – Maternità

Articolo 56

Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, la lavoratrice/lavoratore ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l’Azienda l’indennità corrisposta dall’INPS.

Ove durante il periodo di cui al comma precedente intervenga malattia o infortunio, si applicano le disposizioni dell’art. 55 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia o sopravviene l’infortunio.

La lavoratrice/il lavoratore affidatario del minore (ai sensi dell’art. 10, legge 4 maggio 1993, n. 184) può avvalersi dell’astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidatario.

I periodi di assenza dal lavoro previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, vanno computati nell’anzianità di servizio agli effetti degli avanzamenti e benefici economici automatici di cui all’art. 115 oltre che agli effetti di legge.

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