Articolo 57 – CAPITOLO VIII – MALATTIE, INFORTUNI E MATERNITA’ – Cure termali

Articolo 57

La materia delle cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e similari resta regolata dalla legge.
Vanno retribuiti i periodi di cure termali, non superiori a quindici giorni, che vengano prescritti ad invalidi civili, di guerra, per servizio o per lavoro, per terapia specifica della loro invalidità, con le certificazioni del caso.

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