Articolo 57
La materia delle cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e similari resta regolata dalla legge.
Vanno retribuiti i periodi di cure termali, non superiori a quindici giorni, che vengano prescritti ad invalidi civili, di guerra, per servizio o per lavoro, per terapia specifica della loro invalidità, con le certificazioni del caso.