Articolo 58 – CAPITOLO VIII – MALATTIE, INFORTUNI E MATERNITA’ – Controllo sanitario

Articolo 58

Il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente, se possibile nello stesso primo giorno di assenza, lo stato di malattia o l’infortunio in cui sia incorso.

Il controllo delle assenze per infermità, come pure della idoneità fisica del lavoratore, va effettuato secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

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