Articolo 62 – CAPITOLO X – MISSIONI – TRASFERIMENTI – MOBILITA’ Mobilità

Articolo 62

E’ prevista la mobilità del personale, nell’ambito e tra le Aziende destinatarie del presente contratto, quale strumento di promozione professionale, di assetto e sviluppo del movimento, di garanzia dei livelli occupazionali.

Nei casi di mobilità, fermo restando il trattamento del presente contratto, vanno applicati gli accordi integrativi vigenti presso le Aziende di destinazione, facendo peraltro salvi (ad personam, fino ad assorbimento) i superiori livelli retributivi acquisiti presso le Aziende di provenienza.

Nel caso specifico di passaggio da Azienda ad Azienda che avvenga con il consenso di ambedue le Aziende e del lavoratore, risultante per iscritto, il rapporto di lavoro con l’Azienda di provenienza viene tuttavia risolto, con conseguente immediata liquidazione al lavoratore del trattamento di fine rapporto e con esclusione del pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

L’Azienda di destinazione nel caso specifico sopra precisato, procede alla assunzione ex novo, con l’obbligo di rimborso delle spese effettive sostenute dal lavoratore per il trasloco della famiglia e dei mobili, nel termine di un anno dalla assunzione. L’anzianità di servizio maturata presso l’Azienda di provenienza è utile al computo del trattamento per malattia ed infortunio.

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