Articolo 66 – CAPITOLO XI – FORMAZIONE – CRITERI DI SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA – VALUTAZIONE DEL LAVORATORE Valutazione del lavoratore

Articolo 66

La valutazione del lavoratore si realizza tramite un giudizio professionale complessivo annuale.
Il lavoratore viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall’Azienda e delle linee adottate dall’Azienda stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
Sempre in via sperimentale le Parti nazionali valuteranno gli effetti di un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo sulla erogazione dell’”assegno ex premio di rendimento”.
Le Parti nazionali individueranno una procedura di ricorso avverso il complessivo giudizio professionale annuale.
I sistemi di valutazione del personale, laddove esistenti, vengono intanto conservati e vanno armonizzati secondo le linee guida fissate dalle Parti nazionali e con la procedura di cui al successivo art. 67.

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