Articolo 69 – CAPITOLO XII – AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO Indennità annuali

Articolo 69

Al lavoratore studente, nonché a ciascun figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente, va elargita una provvidenza annuale, nelle seguenti misure:

a studente di scuola media inferiore euro 89,35;
a studente di scuola media superiore euro 126,02;
a studente universitario euro 258,23.

Le somme indicate vengono elevate, rispettivamente di euro 55,26 e di euro 89,35 per gli studenti di scuola media inferiore o superiore e per gli studenti universitari, che – per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza – frequentano corsi di studio in località diversa.

L’indennità non è dovuta se lo studente di scuola media inferiore o superiore non ottiene la promozione e se lo studente universitario non supera almeno tre esami nell’anno accademico.

Per lo studente universitario l’indennità è dovuta nel limite della durata ordinaria del corso.

Disposizioni di attuazione

L’indennità annuale, per lo studente di scuola media inferiore o superiore, compete in seguito alla promozione conseguita a prescindere dalla iscrizione all’anno scolastico successivo.

La indennità annuale, per lo studente universitario, compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale.

Dette indennità vanno pertanto liquidate nell’autunno successivo al termine dell’anno di studio per cui competono.

Il diritto del figlio (od equiparato) studente a carico di dipendente sussiste finché risulti fiscalmente a carico.

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