Articolo 71 – CAPITOLO XIII – SICUREZZA DEL LAVORO ED ALTRE PROVVIDENZE Assicurazioni infortuni

Articolo 71

Il personale deve essere assicurato contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell’arco dell’intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza.

Capitali da assicurare sono:

per i lavoratori delle aree professionali e del 1° e 2° livello dei quadri direttivi:
per rischio di morte euro 43.602,17;
per rischio di invalidità permanente euro 65.403,22;

per i lavoratori del 3° e 4° livello dei quadri direttivi:
per rischio di morte euro 92.176,19;
per rischio di invalidità permanente euro 135.191,89.

La spesa va integralmente a carico dell’Azienda. Beneficiari devono essere il lavoratore o, in caso di sua morte, i relativi familiari conviventi ed a carico o, in mancanza, i suoi eredi.

Estremi e contenuti delle polizze aziendali vanno portati a conoscenza del personale.

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