Articolo 73 – CAPITOLO XIII – SICUREZZA DEL LAVORO ED ALTRE PROVVIDENZE Previdenza complementare

Articolo 73

Con accordo a parte è costituito Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo per l’erogazione di prestazioni previdenziali in aggiunta al trattamento pensionistico della assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti.

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