Articolo 74 – CAPITOLO XIV – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Cause di cessazione – Attestato di servizio

Articolo 74

Laddove ne ricorrano le condizioni, la cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

a) per superamento del periodo di conservazione del posto per malattia o infortunio previsto dall’art. 55 o per invalidità permanente riconosciuta a termini della legge sulla assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia;
b) per licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15.7.1966 n. 604;
c) per licenziamento in tronco per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ.;
d) per dimissioni volontarie ai sensi dell’art. 2118 cod. civ.;
e) per recesso del lavoratore per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ.;
f) per collocamento a riposo;
g) per morte del lavoratore.

Per la cessazione del rapporto di lavoro in prova si rinvia alle norme di legge, salvo quanto disposto dall’art. 36 del presente contratto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora sorga contestazione circa le somme spettanti al lavoratore o agli aventi causa, l’Azienda è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata senza pregiudizio per la parte residua.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, l’Azienda deve rilasciare al lavoratore un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale è stato occupato alle proprie dipendenze e delle mansioni svolte.

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