Articolo 75 – CAPITOLO XIV – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Invalidità perdurante

Articolo 75

La cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla lettera a) dell’art. 74 può avvenire per licenziamento o per dimissioni se deriva:

1) da superamento del periodo di conservazione del posto per malattia o infortunio;
2) da invalidità permanente riconosciuta a termini della legge sull’assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia. Avviene automaticamente se deriva da invalidità assoluta.

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, con indicazione del fatto che lo determina. Anche le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.

In caso di licenziamento spetta al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso, nelle misure previste dall’art. 84.

Equivalente indennità va liquidata al lavoratore in caso di risoluzione automatica, per invalidità assoluta, mentre in caso di dimissioni il lavoratore è esonerato dall’obbligo del preavviso.

Torna su