Articolo 77 – CAPITOLO XIV – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Licenziamento per giusta causa

Articolo 77

Costituisce giusta causa di licenziamento in tronco, a norma dell’art. 2119 cod. civ., un fatto o una situazione che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Il licenziamento in tronco deve essere comunicato per iscritto, con espressa indicazione della causa che lo determina.

Quando la causa consiste in inadempimento, il fatto deve essere preventivamente contestato al dipendente secondo procedimento di cui al terzo comma del precedente articolo 76.

In caso di licenziamento in tronco per giusta causa non spetta al dipendente alcun preavviso.

Il licenziamento in tronco ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato; qualora la consegna della comunicazione non possa avvenire direttamente, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata portante la comunicazione stessa al domicilio del lavoratore.

Il licenziamento in tronco non costituisce, per se stesso, riparazione dei danni causati all’Azienda, che pertanto resta libera di agire per l’accertamento ed il risarcimento di essi.

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