Articolo 79 – CAPITOLO XIV – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Dimissioni volontarie

Articolo 79

Le dimissioni volontarie vanno comunicate per iscritto, con preavviso nelle misure previste dall’art. 85, salvo che intervenga fra il lavoratore e l’Azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine.

Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.

E’ in facoltà dell’Azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.

Alla lavoratrice che, ricevuto l’invito a riprendere il servizio dopo essere stata illegittimamente licenziata per causa di matrimonio, rifiuti di tornare al lavoro e si dimetta nel termine di 10 giorni da detto invito, spetta lo stesso trattamento previsto in caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi della lettera e) dell’art. 74 in forza dell’art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 7.

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