Articolo 80
Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate per iscritto, con espressa indicazione della causa che le determina.
Costituisce giusta causa di dimissioni, a norma dell’art. 2119 cod. civ., un fatto o una situazione che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
In tale caso spetta al dipendente la indennità sostitutiva del preavviso, nelle misure previste dall’art. 84 per i casi di licenziamento per giustificato motivo o per collocamento a riposo, rispettivamente, a seconda che lo stesso dipendente non abbia od abbia raggiunto i requisiti richiesti dalla legge per il diritto a pensione di vecchiaia.