Articolo 82 – CAPITOLO XIV – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Risoluzione per morte

Articolo 82

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente, agli aventi diritto a termine dell’art. 2122 cod. civ., deve essere corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dall’art. 84 per i casi di licenziamento per giustificato motivo.

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