Articolo 83 – CAPITOLO XIV – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Trattamento di fine rapporto

Articolo 83

A norma dell’art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29.5.1982 n. 297, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro compete al dipendente un trattamento di fine rapporto.

Ai fini del computo di tale trattamento, in sostituzione del disposto del secondo comma di detto art. 2120, viene convenuto che la retribuzione annua comprende le seguenti voci retributive, con esclusione di quanto altro corrisposto:

– stipendio;
– scatti di anzianità;
– importo ex ristrutturazione tabellare;

e, ove spettino:

– indennità di rischio (art. 49);
– indennità per lavori svolti in locali sotterranei (art. 49);
– indennità trasporto valori (art. 49);
– assegno ex intesa 7.12.2000 (art. 101);
– assegno ex intesa 21.12.2007 (art. 101);
– assegno ex differenza valore scatto (art. 45);
– assegno ex differenza tabelle (art. 45);
– assegno ex premio di rendimento (art. 45);
– indennità di turno (art. 121);
– assegni di cui all’art. 115 (benefici economici automatici);
– assegno di preposto (art. 47);
– prestazioni in natura (se continuative);
– assegni ad personam (mensili; anche annuali, se continuativi);
– premio di fedeltà (art. 102);
– integrazione assegni familiari (ove residui).

Ai fini di cui sopra vanno computate, anche, le differenze di retribuzione spettanti per svolgimento temporaneo di mansioni superiori o per sostituzione temporanea di cassieri e preposti.

Le disposizioni che precedono producono effetti dal 1.6.1982.

Dal 1.1.1983, ai fini di cui sopra vanno computati anche i compensi per lavoro straordinario.

Chiarimenti a verbale

Voci previste dal presente contratto che restano escluse dal computo, sono: compensi per lavoro festivo e per lavoro notturno, diarie e relative integrazioni, indennità sostitutiva di permessi retribuiti per festività soppresse, indennità sostitutiva di ferie non godute, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento per festività coincidenti con domeniche, indennizzo per reperibilità, premio di risultato.

Restano comunque esclusi, dal computo, premi assicurativi e contributi di previdenza a carico del datore di lavoro in adempimento di obblighi contrattuali o per autonome decisioni aziendali.

Per la indennità di anzianità maturata fino al 31.5.1982, dispone l’art. 5 della citata legge del 1982.

Per gli esattoriali, il trattamento di fine rapporto va liquidato ed eventualmente anticipato dal competente Fondo di previdenza.

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