Articolo 85
In caso di dimissioni volontarie, a norma dell’art. 79, all’Azienda è dovuto preavviso o indennità sostitutiva nelle seguenti misure:
– da quadri direttivi 2 mesi
– da lavoratori della 2^ e 3^ area professionale 1 mese
– da lavoratori della 1^ area professionale 15 giorni