Articolo 93 – CAPITOLO XV – DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE Rispetto delle convinzioni religiose

Articolo 93

Le Aziende cureranno, nell’applicazione delle norme del presente contratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto dei lavoratori che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

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