Articolo 94 bis – CAPITOLO XV – DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE Fondo per progetti di solidarietà

Articolo 94 bis

Le Parti convengono di incontrarsi entro il 31 gennaio 2006 per concordare modalità e tempi per la costituzione di un Fondo nazionale del Credito Cooperativo per i progetti di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza sia nell’ambito nazionale che internazionale.

Torna su