Articolo 99 – CAPITOLO XVI – QUADRI DIRETTIVI Trattamento di reperibilità

Articolo 99

Per specifiche esigenze, l’Azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ai quadri direttivi, in tempi nei quali non è prevista presenza in servizio, possibilmente a turno; in tal caso, gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione all’Azienda, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.

Ai Quadri direttivi, nel caso di cui sopra, spettano i trattamenti di seguito indicati:

Euro 30,73 per i Quadri direttivi di 3° e 4° livello;
Euro 30,68 per i Quadri direttivi di 1° e 2° livello;
ragguagliati ad una reperibilità di 24 ore.

Tali somme vanno riproporzionate a fronte di reperibilità richiesta in misura inferiore alle 24 ore con un minimo di euro 15,36 per i Quadri direttivi di 3° e 4° livello e di un minimo di euro 13,95 per i Quadri direttivi di 1° e 2° livello.
il rimborso per le spese di trasporto sostenute per l’intervento;
euro 61,45 per ogni intervento effettuato.

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