Articolo 106 – CAPITOLO XVII – AREE PROFESSIONALI Sistema di inquadramento del personale

Articolo 106

Dal 1.12.2001 il personale destinatario della presente Parte Speciale è inquadrato secondo il sistema previsto dalle norme che seguono.
Tale sistema si articola su tre aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli retributivi, corredati da corrispondenti profili professionali esemplificativi.
I lavoratori come sopra inquadrati vengono inseriti nelle predette aree professionali e nei relativi livelli retributivi, in applicazione delle declaratorie e dei profili professionali esemplificativi di cui agli articoli che seguono, con salvaguardia, comunque, delle posizioni già acquisite.
Le declaratorie definiscono le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale.
I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.
Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo anche in seguito a segnalazioni delle Federazioni e delle stipulanti Organizzazioni sindacali locali, con trattativa da avviare su richiesta di una delle Parti. Le intese conseguenti vengono inserite nel c.c.n.l..
Al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli di flessibilità nell’utilizzo delle risorse attualmente esistenti nelle strutture organizzative delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, anche in relazione alle esigenze rivenienti dalle loro diverse dimensioni, in direzione della fungibilità, ed anche al fine di consentire ai lavoratori conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’Azienda può attribuire al lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.
Ove al lavoratore vengano temporaneamente affidate, in via continuativa e prevalente, attività proprie di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione
Al lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto l’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta – laddove previsto – con continuità e prevalenza, secondo i criteri di cui al seguente comma.
Ai fini del presente capitolo si considera convenzionalmente adibizione “continuativa e prevalente” – laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali – l’utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).

Disposizione transitoria
Le parti, in sede locale, attiveranno uno specifico confronto in materia di correlazione fra gli inquadramenti aziendalmente in atto ed i profili professionali previsti nella presente parte speciale, e quelli ulteriori eventualmente definiti dalle Parti.

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