Articolo 113 – CAPITOLO XVIII – TRATTAMENTO ECONOMICO Scatti di anzianità

Articolo 113

Con decorrenza 1.4.2001, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione.
Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, gli scatti di anzianità spettano nel numero massimo di 8.
Sono fatti salvi gli scatti già maturati antecedentemente al 31.3.2001.
Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata.

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