Articolo 114 – CAPITOLO XVIII – TRATTAMENTO ECONOMICO Retribuzione giornaliera ed oraria

Articolo 114

Ai fini dell’applicazione del presente contratto, la retribuzione giornaliera e quella oraria per i lavoratori delle aree professionali vanno determinate come segue:

A) calcolando il 90,66% di un dodicesimo dell’ammontare annuo delle seguenti competenze:
stipendio, scatto di anzianità, importo ex ristrutturazione per ogni scatto di anzianità, assegno ex differenza valore scatto, assegno ex differenza tabelle, indennità per personale preposto a succursale ed eventuale beneficio economico attribuito a norma dell’art. 115;

B) dividendo il risultato per divisori ottenuti:

– per la retribuzione giornaliera, in ipotesi di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 o 6 giorni, moltiplicando i giorni di lavoro settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 0,5 per difetto;
– per la retribuzione oraria, moltiplicando l’orario di lavoro settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto.

Torna su