Articolo 115 – CAPITOLO XVIII – TRATTAMENTO ECONOMICO Automatismi

Articolo 115

In via generale, con decorrenza 1.4.2001 per il personale inquadrato nelle tre aree professionali di cui alla presente parte speciale, nel corso del rapporto di lavoro e compatibilmente con la durata dello stesso, la disciplina è la seguente:
A) al personale in servizio alla data del 31.3.2001 in luogo dell’avanzamento automatico di carriera in corso di maturazione viene riconosciuto il corrispondente passaggio di livello retributivo. Nel caso in cui si dovesse determinare passaggio ad area professionale superiore, verrà riconosciuto un assegno mensile di equivalente importo;
al personale che ha in corso di maturazione il primo avanzamento automatico di carriera, in sostituzione del secondo verrà a suo tempo riconosciuto un assegno mensile equivalente alla differenza retributiva;
B)al personale assunto successivamente al 31.3.2001 viene riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei due “automatismi” previsti nella precedente lettera A).

In particolare, per il personale inquadrato, all’atto dell’assunzione, nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo (ovvero, già impiegato di 1ª categoria), nel corso del rapporto di lavoro e compatibilmente con la durata dello stesso:
A) ove già in servizio alla data del 31.3.2001, vengono riconosciuti due passaggi di livello retributivo;
B) ove assunto successivamente alla data del 31.3.2001, verrà riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei due “automatismi” previsti al comma 1, lettera A) del presente articolo.

Per il personale inquadrato, all’atto dell’assunzione, nella 2^ area professionale, 2° livello retributivo (ovvero, già impiegato di 2^ categoria), nel corso del rapporto di lavoro e compatibilmente con la durata dello stesso:
A) ove già in servizio alla data del 31.3.2001, viene riconosciuto il diritto ad un assegno mensile (di importo equivalente al passaggio all’area professionale superiore) e ad un successivo passaggio di livello retributivo;
B) ove assunto successivamente alla data del 31.3.2001, verrà riconosciuto un unico assegno mensile equivalente alla differenza retributiva relativa al passaggio all’area professionale superiore.

Per il personale inquadrato, all’atto dell’assunzione, nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo (ovvero, già impiegato di 3ª categoria), nel corso del rapporto di lavoro e compatibilmente con la durata dello stesso:
A)ove già in servizio alla data del 31.3.2001, resta fermo il diritto a due assegni mensili (di cui il primo equivalente alla differenza retributiva relativa al passaggio al livello retributivo superiore ed il secondo di Euro 28,27) nel corso del rapporto di lavoro;
B)ove assunto successivamente alla data del 31.3.2001, verrà riconosciuto un unico assegno mensile (Euro 28,27) nel corso del rapporto di lavoro.

Infine, per il personale inquadrato, all’atto dell’assunzione, nella 1ª area professionale, livello retributivo unico (ovvero, già ausiliare), nel corso del rapporto di lavoro e compatibilmente con la durata dello stesso:
A)ove già in servizio alla data del 31.3.2001, resta fermo il diritto a due assegni mensili (ciascuno di Euro 18,24);
B)ove assunto successivamente alla data del 31.3.2001, verrà riconosciuto un unico assegno mensile (Euro 18,24).
Gli avanzamenti e benefici economici previsti nel presente articolo vanno attribuiti automaticamente, ciascuno dopo sette anni, se nel frattempo il lavoratore non abbia altrimenti acquisito, rispettivamente, livelli retributivi superiori ovvero miglioramento economico personale, corrispondenti o maggiori rispetto a quanto garantito nei precedenti comma del presente articolo, o non sia passato nelle categorie superiori dei Quadri Direttivi ovvero dei Dirigenti.

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