Articolo 117 – CAPITOLO XIX – SVILUPPO PROFESSIONALE Rotazioni del personale

Articolo 117

Viene riconosciuta la opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Al fine di favorire detti avvicendamenti, le Aziende destinatarie promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi di rotazione del personale, secondo criteri ordinati dagli accordi integrativi.
Le Federazioni locali e gli Organismi destinatari di Contratti Integrativi Aziendali esamineranno i citati programmi rispettivamente con le Organizzazioni sindacali locali e con le rappresentanze sindacali aziendali, con l’impegno di operare insieme per rimuovere eventuali difficoltà.

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