Articolo 128 – CAPITOLO XX – ORARIO DI LAVORO Compenso per lavoro festivo, straordinario e notturno

Articolo 128

Fermo restando quanto previsto all’art. 127 in tema di banca delle ore e di lavoro straordinario, il compenso, ove dovuto, per detto tipo di lavoro è calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata delle seguenti percentuali e nelle relative ipotesi:

25% se il lavoro (non straordinario) è prestato nei giorni festivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, o nei giorni semifestivi oltre i limiti ordinati dall’art. 126, ovvero nel giorno destinato al riposo settimanale fermo restando quanto previsto, circa il riposo compensativo in altro giorno, all’art. 126;
25% se il lavoro straordinario è prestato in giorno feriale;
30% se il lavoro straordinario è prestato il sabato o il lunedì, qualora l’orario di lavoro settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato;
55% se il lavoro straordinario è prestato (non in turni) nelle ore notturne comprese fra le 22 e le 6;
65% se il lavoro straordinario è prestato (non in turni) nelle ore notturne comprese fra le 22 e le 6 nei giorni festivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

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