Articolo 1
Hanno titolo per richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto i dipendenti che abbiano maturato almeno otto anni di servizio, presso lo stesso datore di lavoro, alla data di presentazione della domanda.
Ai fini del comma precedente, sono considerati utili tutti i periodi per cui è maturata indennità di anzianità fino al 31.5.1982 e va computato trattamento di fine rapporto dal 1.6.1982.
Restano escluse, quindi, le anzianità convenzionali improduttive di effetti per indennità e trattamento anzidetti.