Verbale d’accordo
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D. Lgs. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
4.1 Strumenti e mezzi.
In applicazione dell’art. 19, 1° comma, lett. e) ed f) del D.Lgs 626/1994, il rappresentante ha diritto di ricevere dall’Azienda le informazioni e la documentazione aziendale ivi previste per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, 2° comma, custodito presso l’Azienda, laddove previsto.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo, o venga comunque, a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
Il datore di lavoro consulta tempestivamente il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa, secondo le modalità di cui al punto 4.3.
Il rappresentante per la sicurezza, nell’espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l’Azienda ha destinato alle rappresentanze sindacali aziendali, laddove previsti.
L’Azienda, al fine di favorire l’accesso del rappresentante per la sicurezza ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo modalità concordate con l’interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese – rispetto a quelle normalmente sostenute nell’abituale sede di lavoro – effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
4.2 Accesso ai luoghi di lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto all’accesso nei luoghi di lavoro. Tale diritto deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative, produttive e di sicurezza, nonchè del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza deve dare preventivo avviso al datore di lavoro, di norma almeno due giorni lavorativi prima, delle visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante la visita che effettua nei luoghi di lavoro, può essere accompagnato, per ragioni organizzative, produttive e di sicurezza, dal responsabile del servizio visitato o da persona delegata.
4.3 Modalità di consultazione.
Laddove il D.Lgs. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare a verbale proprie proposte e proprie osservazioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.
4.4 Informazione e documentazione aziendale.
Ai sensi della lettera e), del 1° comma dell’art. 19, del D.Lgs. 626/1994, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma che precede, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.