Articolo 2 – Informazione a livello nazionale

Articolo 2

L’ANAGINA fornirà annualmente, su richiesta delle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto ed in un apposito incontro da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno, informazioni:

– sul numero complessivo dei dipendenti delle Agenzie Generali distinti per sesso, livello e fasce d’età e all’interno di ciascun livello divisi per sesso, per classi di anzianità e fasce di età;
– sul costo del lavoro, relativamente alle retribuzioni complessivamente corrisposte ai dipendenti delle Agenzie Generali, ai conseguenti oneri sociali, nonché agli accantonamenti del T.F.R.;
– sul tipo e sul numero delle assunzioni distinti per livello e per sesso;
– sulle ristrutturazioni o innovazioni tecnologiche, destinate ad incidere concretamente sul livello occupazionale ovvero che comportino sostanziali modifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il trasferimento degli stessi in diversa sede di lavoro.

L’ANAGINA comunicherà inoltre alle OO.SS. le iniziative volte a favorire e promuovere corsi di istruzione e di formazione professionale.

Ferme restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi, formeranno altresì oggetto di esame, in occasione di incontri da tenersi con cadenza annuale, indicativamente entro il mese di giugno, su iniziativa di una delle parti, i seguenti argomenti:

– l’andamento dell’occupazione nel settore assicurativo in relazione alle scelte di politica commerciale ed organizzativa;
le nuove tecnologie e i loro effetti sull’organizzazione di lavoro anche con riferimento ad eventuali nuove figure professionali;
– l’andamento e forme nell’occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile anche in rapporto alle disposizioni di legge in materia di parità uomo-donna nonché ad eventuali raccomandazioni comunitarie in materia;
– le strutture di vendita diretta e indiretta e distribuzione nel sistema assicurativo.

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