Articolo 3 – Informazione a livello aziendale

Articolo 3

Fermo quanto previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 25 per le Agenzie che occupano almeno 50 lavoratori, le Agenzie Generali che occupano più di 15 impiegati amministrativi forniranno annualmente alle rispettive RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali, nel corso di un apposito incontro, informazioni riguardo a:

– programmi relativi ad eventuali assunzioni con qualsiasi tipologia di contratto;
– prestazioni di lavoro straordinario.

Forniranno, altresì, informazioni di ordine generale sulla rete distributiva.

Le stesse Agenzie Generali, inoltre, forniranno alle RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali notizie preventive in ordine a rilevanti ristrutturazioni aziendali o innovazioni tecnologiche che comportino sostanziali modifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il trasferimento degli stessi in diversa sede di lavoro.

Al riguardo e su richiesta delle RSA o, in mancanza, delle Organizzazioni Sindacali territoriali, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia Generale e, comunque, prima della fase di realizzazione dei provvedimenti deliberati, si terrà un incontro finalizzato ad una possibile intesa che tenga conto delle esigenze tanto dei lavoratori interessati quanto delle Agenzie Generali.

La procedura si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell’incontro.
L’Agenzia Generale potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma.

Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.

Nota a verbale
Resta fermo quanto previsto dall’allegato 4 “Protocollo sull’occupazione” in merito alla procedura di consultazione sindacale preventiva in caso di difficoltà occupazionali.

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