Articolo 5
Per l’assunzione del personale saranno osservate le norme di legge.
L’assunzione del personale è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dalla legge e dall’allegato n. 10 del presente contratto.
Nota a verbale
L’Agente Generale, in caso di nuove assunzioni per le quali sia previsto un inquadramento contrattuale in Area B (1ª e 2ª Pos. Org.) o in Area C (2ª Pos. Org.), esaminerà in via preventiva le eventuali richieste del personale già in servizio e le accoglierà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e tenuto conto delle attitudini e requisiti del lavoratore interessato.
L’Agente Generale, sempre in relazione alle attitudini ed ai requisiti richiesti, esaminerà, altresì, le domande di assunzione dei figli di ex dipendenti, deceduti in servizio o pensionati, nonché le domande di assunzione del personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione in forza presso l’Agenzia Generale, sempre che abbiano i predetti requisiti.