Articolo 8 – Periodo di prova

Articolo 8

La durata massima del periodo di prova è fissata in 60 (sessanta) giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova è corrisposta la normale retribuzione riferita al trattamento economico del livello nel quale il lavoratore viene assunto.

Durante il periodo di prova è diritto delle parti risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la risoluzione del rapporto, si applicheranno integralmente le norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.

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