Articolo 9 – Inquadramento del personale

Articolo 9

La classificazione del personale risulta dall’art. 10.

L’inserimento nelle Aree Professionali di cui all’art. 10 è determinato in base alle mansioni svolte dal lavoratore.
La qualifica Quadri è regolamentata nell’allegato n. 2E.

Salvo quanto di seguito disposto in tema di fungibilità delle mansioni, in caso di mansioni promiscue, si farà riferimento al criterio della prevalenza, da valutarsi sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle mansioni stesse.

Qualora in sede di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10 e dell’allegato n. 2E, dovessero sorgere vertenze in relazione alle disposizioni stesse, dette vertenze verranno risolte in sede aziendale dall’Agente Generale con le rappresentanze sindacali.

Nel caso in cui le vertenze non dovessero trovare composizione in sede aziendale, le stesse verranno trattate tra le Parti firmatarie del presente contratto, secondo le disposizioni dell’art. 4.

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