Articolo 12 – Provvedimenti disciplinari

Articolo 12

I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) la censura per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 7 con comunicazione scritta all’interessato della motivazione;
d) il licenziamento disciplinare.
I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati senza previa contestazione scritta.
I provvedimenti disciplinari di cui sopra diventeranno esecutivi all’esito delle giustificazioni del lavoratore e, comunque, non prima che siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione dell’addebito.
I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) dovranno essere applicati in ordine successivo, intendendosi sanati dopo un periodo di un anno.
I provvedimenti disciplinari di cui ai punti c) e d) verranno applicati in relazione alla gravità o recidività della colpa, senza riguardo all’ordine in cui sono elencati nel presente articolo.
Sono fatte salve le norme previste dall’art. 7 della legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei lavoratori).

Torna su